Nuove misure per l’inserimento lavorativo
7 Maggio 2018
in Inclusione
Il collocamento mirato delle persone con disabilità al lavoro, sancito dalla legge 68 del 1999, è stato confermato ed innovato da alcune recenti misure di Parlamento e Governo.
Tra queste il d.lgs n. 185/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) che sancisce alcuni cambiamenti in materia, anche se poi sono stati rinviati di un anno i nuovi obblighi per le aziende (gennaio 2018).
In base al Decreto, i datori di lavoro sono pertanto obbligati a riservare una quota di posti di lavoro per persone con disabilità a partire dalla quindicesima assunzione, secondo questi criteri:
1 posto se le aziende occupano da 15 a 35 dipendenti, 2 posti se occupano da 36 a 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori in forza, se occupano più di 50 dipendenti.
La riserva viene stabilita considerando i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda, e nella quota di riserva si devono considerare anche i lavoratori già assunti che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60%, anche se non assunti attraverso il collocamento obbligatorio.
Non sono computabili nella riserva i lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, stagionali, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, in inserimento, in somministrazione, impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, che aderiscono al programma di emersione, apprendisti, assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, in telelavoro, intermittenti, part time.
Sono soggetti a collocamento obbligatorio le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, le persone non vedenti o sordomute, le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, i lavoratori la cui capacità di lavoro risulti ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
L’obbligo vale anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
Per le aziende in particolari situazioni (fallimento, mobilità etc) l’obbligo di assumere lavoratori disabili può venire sospeso temporaneamente.
il Decreto stabilisce anche le sanzioni per le aziende che non ottemperano agli obblighi di assunzione della quota riservata (per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione di un disabile una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo)
Sono previste anche delle agevolazioni per le aziende che assumono lavoratori con disabilità, sotto forma di sgravi contributivi legati alla tipologia di assunzione.
Inoltre, sono stati istituiti nuovi strumenti che dovrebbero controllare e supportare tutte le fasi dell’inserimento lavorativo.
Tra questi la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, che dovrà vigilare sulla corretta applicazione della legge 68 del 1999 e proporre strumenti innovativi per aumentare i livelli occupazionali e valorizzare i lavoratori. La Consulta lavorerà soprattutto per elaborare proposte che puntino a migliorare la loro vita lavorativa e intervenire sull’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire parità di trattamento con gli altri lavoratori ed evitare ogni discriminazione.
Inoltre il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, nominato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti per garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro e verificare l’attuazione del processo di inserimento, segnalare ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
Anche l’ Inail avrà competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, interventi formativi di riqualificazione professionale.
Metterà a disposizione risorse finanziarie per la realizzazione di interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’adeguamento delle postazioni lavorative e alla formazione, con un limite complessivo pari a 150mila euro per ciascun progetto personalizzato, legato all’assunzione con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o flessibili.
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