La Corte Costituzionale rilancia il Terzo settore

21 Dicembre 2020
in Terzo Settore
Una nuova sentenza della Corte Costituzionale ribadisce la piena legittimità della convenzione tra il Terzo settore e la Pubblica amministrazione per le attività a carattere sociale.
Infatti già a luglio con la sentenza n. 131 del 2020 la Consulta aveva stabilito che la co-progettazione e il partenariato perseguono l’interesse generale della comunità.
Ricorso contro la Regione Sardegna
Adesso la sentenza n. 255 del 2020 ha bocciato il ricorso del Governo contro una specifica disposizione della Regione Sardegna riguardo i servizi affidati alle aziende.
La Legge regionale n. 48 del 2018 infatti prevede che la Regione possa finanziare annualmente l’Areus (Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna) per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza 118.
Le organizzazioni di volontariato
Ed il ricorso contestava il richiamo allo strumento della convenzione in riferimento a tali soggetti, in quanto si tratterebbe di una violazione dell’art. 57 del Codice del Terzo settore (Cts).
Questo infatti consentirebbe l’affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza soltanto alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Dunque la Regione Sardegna avrebbe ecceduto dalle proprie competenze su una materia definita dallo Stato in tema di tutela della concorrenza (art. 117, Cost.).
La sentenza della Corte
La sentenza della Corte invece respinto il ricorso, affermando che la disposizione finanziaria non intende disciplinare il rapporto convenzionale, il quale rimane soggetto alle disposizioni statali o regionali in materia.
E così conferma la sentenza precedente, ribadendo che per le attività a carattere sociale il modello organizzativo è ispirato non al principio di concorrenza, ma a quello di solidarietà.
La Corte costituzionale stabilisce anche che l’art. 57 del Codice del Terzo settore non ha voluto limitare la convenzione per il servizio di emergenza e urgenza alle organizzazioni di volontariato.
Anche per le cooperative sociali
La disposizione piuttosto indica la facoltà di affidare con convenzione il servizio alle associazioni di volontariato “in via prioritaria”, ma non esclude il ricorso ad altri soggetti, come le cooperative sociali, che siano in grado di soddisfare il servizio di emergenza-urgenza.
Per garantire così una maggiore protezione sociale e la piena attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà.
per l’immagine: Legno foto creata da Racool_studio – it.freepik.com
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